(massima n. 1)
I reati di incesto (art. 564 c.p.) e di violenza carnale (519 c.p.) possono concorrere tra loro in quanto, la congiunzione carnale con i soggetti indicati nell'art. 564 c.p. che dà luogo al reato di incesto, può essere sia consensuale che violenta. In tale secondo caso, sussiste anche il reato di violenza carnale.