(massima n. 1)
Al curatore fallimentare č consentito esercitare la facoltā di sciogliersi dal contratto, a norma dell'art. 72, seconda comma, legge fall., anche quando, dichiarato il fallimento del promissario acquirente, sia ancora pendente il giudizio di risoluzione del contratto preliminare di vendita, promosso dall'altro contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale.