(massima n. 1)
Le regole dell'art. 677 c.p.p. per l'individuazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si applicano, per la clausola di salvaguardia contenuta nel comma secondo dello stesso articolo, sempre che la legge non disponga diversamente. Ne consegue che, avendo a tali regole generali derogato gli artt. 62 e 66 della L. 24 novembre 1981 n. 689 in tema di applicazione e di eventuale conversione di sanzioni sostitutive, in quest'ultimo caso si dovrą avere riguardo al luogo di residenza del condannato.