(massima n. 1)
Per giurisprudenza consolidatasi sotto il vigore dell'art. 80 dell'abrogato codice di rito, ma applicabile, stante l'identitą di ratio, alla nuova normativa, le richieste e le impugnazioni presentate in busta chiusa, tanto pił quando non ne č rivelato il contenuto, non hanno i requisiti dell'atto ricevuto dal direttore penitenziario a norma dell'art. 123 c.p.p. e, quindi, non possono produrre effetti come se fossero ricevuti dalla autoritą giudiziaria. (Fattispecie in tema di ricorso avverso ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a fini estradizionali).