(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora vengano effettuati scarichi con valori superiori ai limiti tabellari, non č applicabile la circostanza attenuante dell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., se l'imputato si sia attivato successivamente all'effettuazione dello scarico, installando un depuratore per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'illecito, in quanto quest'ultimo giā si č verificato e non č suscettibile di riparazione.