(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, per accertare la sussistenza delle esigenze di prevenzione, il giudizio prognostico, richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p., su elementi specifici, dai quali sia logicamente possibile dedurre, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, il concreto pericolo di reiterazione dell'attivitą criminosa. In particolare il giudice deve avere riguardo sia alle modalitą e circostanze del fatto, sia alla personalitą dell'indagato, enucleando dalla condotta complessiva di tale soggetto e da tutti gli altri parametri enunciati dall'art. 133 c.p. - che assumano rilevanza nel caso specifico - gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura. Da tali elementi di carattere oggettivo egli deve pervenire - con motivazione congrua ed esente da vizi logici - alla formulazione di una prognosi di pericolositą del soggetto, in funzione della salvaguardia della collettivitą e che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilitą che il medesimo commetta uno dei delitti indicati dal ricordato art. 274 lett. c) c.p.p.