(massima n. 1)
Nel giudizio promosso per l'esecuzione in forma specifica di contratto preliminare, la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione di detto contratto, ovvero la domanda riconvenzionale di rescissione del medesimo per lesione contengono, implicitamente, ma necessariamente, l'allegazione delle relative situazioni quali ragioni di rigetto della pretesa avversaria, e, pertanto, se inammissibilmente proposte per la prima volta in fase d'appello, vanno esaminate dal giudice di secondo grado sotto il limitato profilo di eccezioni nuove, ammissibili ai sensi dell'art. 345, secondo comma, c.p.c.