(massima n. 1)
È consentito proporre domanda di oblazione anche in un momento successivo alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 162 c.p., in quanto il suddetto termine fissato dall'art. 555 lett. e) c.p.p. deve essere collegato unicamente ai nuovi istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.