(massima n. 1)
La banca, la quale revochi un'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia, a seguito del fallimento del cliente, e poi effettui un pagamento in veste di fideiussore del cliente medesimo, non può, addebitando tale pagamento sul conto, insinuare il proprio credito di regresso in sede concorsuale ed invocare suddetta garanzia, non essendo questa utilizzabile all'infuori dell'affidamento per il quale è stata prestata.