(massima n. 1)
Mentre nella originaria formulazione dell'art. 269 c.c. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della L. 19 maggio 1975, n. 151) la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell'art. 269 cit. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l'insufficienza - a tale fine - della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione.