(massima n. 2)
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall'art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.