(massima n. 2)
Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia pił individuabile nell'ambito del patrimonio della medesima, l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica.