(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione del danno morale subito dal familiare superstite per la morte di un figlio legittimamente si prende in considerazione, quale elemento atto a «personalizzare» l'ammontare del danno risarcibile in considerazione della fattispecie concreta, il numero dei figli (e, rispettivamente, dei fratelli) sopravvissuti, in quanto, ferma comunque l'immensità del dolore derivante dalla perdita di un figlio, spiega la sua rilevanza ai fini della necessaria operazione atta a ricondurre la sofferenza subita ad una somma di denaro la maggiore o minore possibilità di riversare su altri figli (o fratelli) e di poter ricevere da altri figli (o fratelli) una affettività analoga a quella irrimediabilmente perduta.