(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192, terzo comma, c.p.p.; e ciò in quanto mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento, tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio, nell'ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone de relato.