(massima n. 2)
Nel contratto denominato di costituzione di pegno da parte di un terzo, la sottoscrizione dei debitori, richiesta dal creditore per mantenere la preesistente garanzia personale fornita attraverso la prestazione di fideiussione, comporta il coinvolgimento dei debitori nell'accordo, il quale non può essere interpretato come diretto alla sola costituzione del pegno, ma ha una portata soggettiva più vasta nell'ambito della quale occorre dare la giusta rilevanza alla posizione dei debitori.