(massima n. 2)
Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, ma — oltre che in riferimento ai contratti stipulati mediante gare formali — solo allorché la trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale, che, per le sue connotazioni sostanziali, sia assimilabile alle gare formali dei pubblici incanti e delle licitazioni private, per modo che identico ne risulti il bene giuridico tutelato. (In motivazione, si è precisato che la fattispecie di cui all'art. 353 c.p., pur essendo estensibile alle cosiddette «gare esplorative», inerenti a una trattativa privata autoregolamentata dalla pubblica amministrazione mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte, è inapplicabile ogni volta che manchi una gara, sia pure informale, cioè la libera competizione tra più concorrenti, come nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resti libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di connivenza e di opportunità propri della contrattazione tra privati).