(massima n. 1)
Il creditore che si sia avvalso della clausola risolutiva espressa può rinunciare tacitamente all'effetto risolutivo qualora osservi un comportamento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto; siffatto inequivoco comportamento, peraltro, non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio dell'immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il pagamento del debito scaduto - che non cessa di essere dovuto - nonché degli ulteriori canoni maturati nel corso del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione delle cose locate è comunque tenuto a corrispondere in forza del disposto dell'art. 1591 c.c.