(massima n. 1)
È infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme processuali e dell'ordinamento professionale nella parte in cui non comprendono i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.