(massima n. 1)
È consentito al Gip dichiarare con sentenza la propria incompetenza all'esito dell'udienza preliminare e non solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio di tale udienza, a nulla rilevando il mancato richiamo dell'art. 424 c.p.p. all'art. 22 dello stesso codice.