(massima n. 1)
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che una sindrome paranoide tale da rendere l'imputato infermo di mente potesse escludere la premeditazione).