(massima n. 1)
La sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell'espressa rinuncia dell'imputato al diritto di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della decisione può essere riconosciuta, agli effetti di cui all'art. 12, comma primo, nn. 1 e 4, c.p., non essendo contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (Nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).