(massima n. 1)
La fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in termini di continuitą normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici la condotta del pubblico ufficiale.