(massima n. 1)
Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilitā delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reitā, mentre il loro utilizzo č legittimo per avviare l'attivitā investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (Fattispecie nella quale č stata confermata la gravitā del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti).