(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, non č nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, ritenendole coerenti alla sua decisione.