(massima n. 1)
Ai fini della legittimitā del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell'imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell'art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non č richiesta una prova al di lā di ogni ragionevole dubbio, ma č sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell'intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettivitā e significativitā. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l'assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest'ultimo addotto a sua giustificazione - essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri - per il quale aveva subito condanna per calunnia).