(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale. *