(massima n. 1)
La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, č disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.