(massima n. 1)
Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, c.p., il giudice dell'esecuzione č tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia giā divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.