(massima n. 1)
Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché detto reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia.