(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, si trovi nell'impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ravvisato nell'appropriazione di scatoloni dimenticati da un autotrasportatore sul marciapiede la fattispecie di cui all'art. 647 c.p., anziché quella di rapina impropria, attribuendo valore dirimente alla circostanza che al momento dell'impossessamento non era certo nel detentore il ricordo del luogo dello smarrimento).