(massima n. 1)
I gravi Ģindizi di reatoģ (e non di reitā) che, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchč per procedere legittimamente ad intercettazione non č necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.