(massima n. 1)
Il principio del ne bis in idem stabilito con riguardo alle sentenze penali pronunciate dai Paesi dell'Unione Europea dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993, n. 388, attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, presuppone l'identitā del fatto. Nel caso di partecipazione all'estero ad un'associazione criminale ( nella specie: delitto di banda armata, per la partecipazione alla struttura estero delle Brigate Rosse) formatasi ed operante in Italia, da parte di un cittadino italiano, tale condotta č rilevante ai fini della giurisdizione penale italiana, risultando il reato associativo non solo commesso in Italia ma caratterizzato dal programma criminoso di compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano. Ne consegue che non puō ritenersi ostativa la sentenza definitiva pronunciata nel Paese straniero a carico del predetto in relazione alla responsabilitā per la fattispecie generale di delitto associativo (nella specie association de mailfaiteurs in quanto il fatto giā giudicato č del tutto diverso da quello in relazione al quale viene esercitata la giurisdizione penale in Italia.