(massima n. 1)
Il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico previsto dall'art. 615 ter c.p. può concorrere con quello di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., in quanto si tratta di reati diversi: la frode informatica postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del reato di accesso abusivo che, invece, può essere commesso solo con riferimento a sistemi protetti, requisito non richiesto per la frode informatica.