(massima n. 1)
La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore — e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis — della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. Ne consegue, nella specie, la inammissibilità del ricorso per cassazione non proposto, né notificato, nei confronti della “s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa”.