(massima n. 1)
La semplice condotta omissiva e connivente non č sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilitą a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una pił agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.