(massima n. 1)
La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale č da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validitā della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di riesame, confermativa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, affermando che il tribunale aveva omesso di verificare se i provvedimenti richiamati per relationem nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari fossero o meno conosciuti o conoscibili dall'interessato).