(massima n. 1)
In ipotesi di reato commesso da un seminfermo di mente va comunque accertata la sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che quest'ultimo non è incompatibile con il vizio parziale di mente, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dal dolo generico.