(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 165, comma secondo, c.p., secondo cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito, il beneficio dev'essere subordinato, salvo che ciò sia impossibile, all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente dello stesso articolo, non può trovare applicazione — quanto meno con riguardo all'obbligo del risarcimento del danno in favore della parte civile — qualora trattisi di sospensione condizionale concessa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ciò essenzialmente in quanto la pronuncia di tale sentenza prescinde da qualsivoglia accertamento in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del danno risarcibile, tanto che essa non fa neppure stato nel relativo giudizio civile; il che dà luogo proprio ad una di quelle situazioni di «impossibilità» (da intendersi in senso giuridico) che, secondo quanto previsto dalla stessa norma in questione, giustificano la sua mancata applicazione.