(massima n. 1)
La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entitā e rango dei medesimi e sugli altri diritti implicati nella procedura; pertanto, č possibile far accertare in via ordinaria nei confronti delle imprese in concordato il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato un'azione di accertamento del carattere privilegiato del credito quale opposizione all'omologazione del concordato e dichiarato inammissibile l'appello per inosservanza del termine ex art. 183 c.p.c.).