(massima n. 2)
Nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali dalla categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilitą del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all'ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilitą, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualitą di persona offesa).