(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.