(massima n. 1)
In tema di falsitą materiale, l'espressione «esercizio delle sue funzioni», cui il legislatore fa ricorso per sanzionare pił severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciņ consegue che, se nell'agente non č mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 c.p. e non sotto quella della falsitą materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al pił, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 c.p. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).