(massima n. 1)
Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette “ambientali” è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, in quanto il secondo comma dell'art. 266 c.p.p. fa esplicito riferimento alle “comunicazioni tra presenti”, assimilandole, in tutto e per tutto, a quelle telefoniche e alle altre forme di telecomunicazioni, sicché non v'è ragione per ritenere che il successivo art. 268, dettando regole per l'esecuzione delle operazioni, senza distinzioni di sorta, abbia escluso dalla rigorosa disciplina imposta le comunicazioni di un certo tipo, aprendo un vulnus del tutto ingiustificato nella tutela del diritto garantito dall'art. 15 della Costituzione.