(massima n. 1)
L'art. 123 c.p.p., nel prevedere la facoltą dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autoritą giudiziaria competente, non va inteso restrittivamente, nel senso che l'esercizio di tale facoltą sia limitato alle ipotesi di formulazione e sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso imputato, atteso che il riferimento alla «facoltą di presentare impugnazione» non puņ ritenersi circoscritto al solo esercizio personale del relativo diritto, con la conseguenza che, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 123, deve ritenersi valida anche la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario, da parte dell'imputato detenuto, di atto di gravame redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore.