(massima n. 1)
Presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo, ai sensi dell'art. 143 c.p.p. (quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993), di disporre la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero č che quest'ultimo ignori, di fatto, la lingua italiana. In ogni caso l'inosservanza di detto obbligo non puō tuttavia dar luogo a nullitā assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., ma solo a nullitā a regime c.d. Ģintermedioģ soggetta, come tale, alla disciplina di cui all'art. 180 c.p.p.