(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilitą della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per pił di una volta, ovvero per pił di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p. In siffatte ipotesi la revoca č adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p.