(massima n. 1)
La nuova disciplina introdotta dall'art. 19 della L. 9 gennaio 1991, n. 20, che ha modificato l'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 regola il fatto generatore del rapporto obbligatorio in base a presupposti diversi da quelli previsti dalla precedente disciplina, con la conseguenza che, in base al principio della irretroattivitā della legge (art. 11 prel.) la persona che abbia subito lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato verificatosi prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 20 del 1991, non ha diritto ad alcun risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora le lesioni abbiano causato una inabilitā temporanea inferiore a 90 giorni oppure una invaliditā permanente inferiore al 20%.