(massima n. 1)
Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso — una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art. 521 c.p. — non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 c.p., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 stesso codice).