(massima n. 1)
Il reato di frode in pubbliche forniture, per quanto riguarda la fornitura di opere, può consumarsi anche anticipatamente alla consegna dell'opera, quando la pubblica amministrazione abbia contestato alla parte, nel corso della esecuzione dell'opera, i vizi o le inadempienze contrattuali accertate. (Fattispecie in cui, nel corso della esecuzione dell'opera, era emerso che la stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto).