(massima n. 2)
L'art. 143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell'art. 6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 quanto delle pronunce della Corte costituzionale n. 10/1993 e n. 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, della lingua nota al destinatario, avendo quest'ultimo soltanto il diritto all'assistenza gratuita di un interprete - da nominarsi immediatamente - che provveda alla traduzione dell'atto, come previsto dal citato art. 6 della Convenzione, «nel più breve tempo».